Satellite in Condominio --- Via i dubbi

Satellite in Condominio --- Via i dubbi

  • 11/01/2004 |

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SAT IN CONDOMINIO: LE NUOVE MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA
La fine della 13° legislatura ha lasciato in eredita' il decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 66 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001) di cui si e' parlato molto perche' ha sancito l'obbligo di irradiazione digitale per le trasmissioni televisive ed i servizi multimediali su frequenze terrestri entro l'anno 2006. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi. La portata della legge e' vastissima e rivoluzionera' il settore radiotelevisivo nei prossimi anni e gia' entro i prossimimesi il Ministero delle comunicazioni comunichera' un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore. All'articolo 2-bis comma 13 della suddetta legge, intitolato "Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda" e' pero' contenuta un'altra disposizione che potremo definire rivoluzionaria per il settore della televisione via satellite e che va a revisionare la sezione del codice civile che tratta di condominio. Questo il dettato normativo: "Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile.
Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali." Se pur scarno e sbrigativo, la norma ha una portata decisamente innovativa ed interessante: nei condomini viene infatti abbassato il quorum necessario per l'approvazione dell'installazione dell'impianto centralizzato.
Questa la situazione prima della Legge 66/2001:
- Impianto centralizzato già esistente per la tv via etere da modificare per sopportare la presenza di una parabola a fianco della classica antenna terrestre: modifica di impianti tecnologici già esistenti che richiedeva la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).
- Installazione un impianto centralizzato ex novo: innovazione diretta al miglioramento delle cose comuni che richiedeva i voti favorevoli della maggioranza dei condomini (in assoluto e non solo quella dei partecipanti all'assemblea), che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio (666 millesimi).
- Se l'Assemblea non approvava l'installazione gruppi di condomini tra loro consenzienti potevano comunque installare l'impianto a loro spese sulle parti comuni dell'edificio.
La situazione attuale e' invece decisamente diversa:
- Tutte le opere di installazione di nuovi impianti centralizzati in condominio sono da considerare innovazioni necessarie. Tale concetto viene inserito per la prima volta in un testo legislativo a dimostrare la sensibilita' del legislatore alla diretta espressione del diritto di libera informazione sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Per l'approvazione dell'installazione dell'impianto serve adesso la maggioranza prevista dall'art. 1136 - 3° comma c.c. ovvero un terzo della proprieta' (333 millesimi). In pratica viene riconosciuta all'impianto satellitare maggiore valenza rispetto ad altri impianti (elettrico, idrico, ecc.) per i quali vengono mantenute le vecchie regole.
- Se l'Assemblea approva l'installazione con questa maggioranza, la deliberazione vincola anche i condomini assenti o dissenzienti che sono tenuti al pagamento della quota parte delle spese comuni (dalla parabola alla presa nell'appartamento). Nel caso l'approvazione avvenga con la maggioranza del 3° comma dell'art. 1136 non spetta ai condomini il beneficio fiscale dato dalla detrazione in dichiarazione dei redditi del 36% della propria quota parte.
Fonte:

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